Il Ministero della Salute ha di recente definito il nuovo piano annuale di controllo ufficiale per il monitoraggio dei contaminanti di origine ambientale e industriale nei prodotti alimentari. Il piano ha lo scopo di programmare e coordinare le attività volte alla verifica della conformità alla normativa di settore e alla raccolta di dati di occorrenza ai fini della valutazione dell’esposizione del consumatore. Fornisce, dunque, indicazioni alle Autorità delle Regioni e delle Province autonome circa la pianificazione del controllo ufficiale dei “contaminanti” nei prodotti alimentari, a partire dal campionamento nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Un prodotto alimentare non può essere commercializzato sa contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche (articolo 2 del Regolamento CEE 315/1993 che, ricordiamo, è il Regolamento di base in materia di contaminanti nei prodotti alimentari). Nel testo del documento si segnala innanzitutto il capitolo 1 riguarda le definizioni che rilevano ai fini della materia, già contenute in altri regolamenti da tempo vigenti. Cosa si intende per “contaminante”: è considerata “contaminante” ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione (Articolo 1 del Regolamento Ce 315/1993). Il capitolo 6 riguarda la normativa e i documenti di riferimento sia per quanto attiene alla regolamentazione comunitariae nazionale in materia di controlli ufficiali (Regolamento Ue 625/2017 e D.Lgs n. 27 del 2 febbraio 2021), sia i regolamenti di riferimento per i contaminanti (già in precedenza indicati). I successivi capitoli 7 e 8 riguardano l’attuazione del piano di controllo ufficiale e l’articolazione dello stesso. Ricordiamo che i controlli eseguiti dalle Autorità competenti sono di tipo:
Il capitolo 10 indica le modalità di campionamento e di analisi da seguire. Infine (n. 15) l’Allegato 1 contiene i riferimenti delle normative e delle linee guida.
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