Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, le nuove tariffe a carico degli operatori della filiera agroalimentare, destinate al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. L’ampliamento delle tipologie di attività soggette a pagamento ha consentito una riduzione delle tariffe, modulate in funzione della classe di rischio attribuito sulla base degli esiti dei controlli ufficiali effettuati negli anni precedenti. In linea con gli orientamenti europei, la normativa è mirata a premiare gli operatori virtuosi, con una riduzione della frequenza dei controlli eseguiti e, di conseguenza, dei relativi costi complessivi. Come previsto dall’articolo 13 comma 3 del D.Lgs. 32/2021, al fine del calcolo delle tariffe da applicare per l’anno 2022, entro il mese di gennaio dovrà essere inviata dagli operatori l’autodichiarazione, debitamente compilata, con le informazioni riferite all’anno 2021 (come da modulo 6 dell’allegato 3 dello stesso D.Lgs. 32/2021). La dichiarazione, che deve essere compilata per ciascuno stabilimento/deposito con Autorizzazioni Sanitarie o DIA o Notifiche SCIA differenti, attivo sul territorio della ASL di riferimento (ad esempio, aziende con sedi operative diverse nello stesso Comune o in Comuni diversi ma con unica sede legale e/o depositi funzionalmente ma non materialmente connessi allo stabilimento), dovrà pervenire, tramite Pec, alla ASL, con la copia del documento d’identità del dichiarante. Sulla base dei dati trasmessi, la ASL applicherà la tariffa in conformità del livello di rischio assegnato, riferito all’anno in corso, emettendo richiesta di pagamento entro il 31 marzo 2022. Il pagamento della tariffa non è dovuto dall’operatore che:
Gli introiti delle tariffe versate dagli operatori concorreranno a migliorare il sistema dei controlli ufficiali, effettuati al fine di garantire l’applicazione della legislazione europea in materia agroalimentare, a tutela della salute del consumatore. Infine, appare utile richiamare l’attenzione sull’articolo 17 del D.Lgs. n. 32/2021, che prevede una serie di provvedimenti adottabili nei confronti degli operatori che non provvederanno a comunicare i loro dati mediante autodichiarazione e di quelli che non verseranno gli importi delle tariffe a loro spettanti.
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