Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 430 del 2 dicembre 2021 è stato pubblicato il Reg. (Ue) 2119/2021, che stabilisce che tutte le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di certificazione devono rilasciare certificati secondo il modello definito nell’Allegato VI del Reg. (Ue) 848/2018, come modificato dal Reg. (Ue) 1378/2021, in forma elettronica tramite TRACES. Esso inoltre stabilisce le norme dettagliate su alcune registrazioni e dichiarazioni richieste a operatori e gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati ai sensi del Reg. (Ue) 848/2018. Il nuovo Regolamento definisce i requisiti per la tenuta delle registrazioni – tutta la documentazione necessaria compresa la contabilità finanziaria e di magazzino – da parte degli operatori e gruppi di operatori, e per le dichiarazioni e altre comunicazioni che consentano alle autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità o agli organismi di controllo, di effettuare i controlli ufficiali. Il Regolamento, in vigore dal terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 a eccezione dell’articolo 1, lettera b), che prevede il rilascio del certificato in formato elettronico utilizzando il sistema TRACES a partire dal 1° gennaio 2023.
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