Nell’attuale periodo, essendo stati rafforzati i controlli sulla tenuta della dovuta documentazione relativa a materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (m.o.c.a.) e quindi vi sia maggiore attenzione all’argomento, si è forse messo in secondo piano il fatto che questa materia sia disciplinata fin dal D.p.r. 23 agosto 1982, n. 777 che si occupa di materie plastiche, compresi vernici e rivestimenti, cellulosa rigenerata, elastomeri e gomma naturale, carte e cartoni, ceramiche, vetro, metalli e leghe, legno, compreso il sughero, prodotti tessili, cere di paraffina e cere microcristalline e dal Decreto del Ministero della Sanità del 21 marzo 1973.
I materiali a contatto presi in considerazione dal DM del 1973 sono le materie plastiche, la gomma, la cellulosa rigenerata, la carta e cartone, il vetro e l’acciaio inossidabile. A seguito di altre disposizioni sono stati inclusi anche la banda stagnata, la banda cromata verniciata, la ceramica e l’alluminio.
Di tale decreto, modificato e integrato oltre settanta volte, esistono oggi soltanto delle codificazioni private, a fini di studio; pertanto esso si presenta di difficile compulsazione, anche se costituisce una delle basi giuridiche per la sicurezza alimentare. Detto Decreto, che cito anche in seguito, all’art. 2 elenca, in maniera necessariamente esemplificativa, gli oggetti che ricadono, vista la loro destinazione al contatto con gli alimenti, nella specifica disciplina.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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