Il riferimento ai costi di produzione – ovvero del costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori e dei servizi necessari al processo produttivo – nelle condizioni contrattuali relative ai prezzi dei prodotti agricoli e alimentari previsto nel Decreto Legge agricoltura istituisce il concetto del divieto di vendere tali prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione, peraltro già previsto dal Dlgs 198, all’art. 5.1.
Senza entrare in una valutazione politica sulla ragionevolezza del provvedimento, mi corre tuttavia l’obbligo di evidenziarne alcune tra le numerose criticità le quali, a mio parere, potrebbero rendere oltremodo difficoltosa la sua piena, ma anche parziale, attuazione.
Ci si chiede, in primis, chi sarebbe chiamato a comprovare e verificare i costi di produzione di volta in volta indicati da Ismea, sulla base di criteri non noti, essendo inteso che la sola determinazione del costo di produzione presenta oggettive, per non dire insuperabili, difficoltà, legate alla diversità di tali costi per ogni singolo produttore e per ogni singolo areale di produzione. Un esercizio che, fin dall’inizio, presenta il fianco a numerose critiche di natura metodologica.
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Presidente Italmopa
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