Come già ricordato nel Panorama normativo del numero di marzo di Molini d’Italia, di recente è stata approvata, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69, 23 marzo 2022, la legge 9 marzo 2022 n. 23 contenente disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Il testo della legge si compone di 21 articoli e disciplina per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico i seguenti oggetti:
Nella breve illustrazione che segue ci limitiamo a evidenziare, in modo sintetico, le disposizioni che, nell’ambito dell’articolato, si ritiene essere le più significative. La produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. Dal testo in discussione alle Camere, nella versione divenuta legge dello Stato è stata eliminata la tutela dell’agricoltura biodinamica, che inizialmente era stata equiparata a quella biologica. Infatti, il comma 3 dell’art. 1 stabilisce che, ai fini della legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. L’art. 7 prevede che il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, contenente interventi che, come già in precedenza accennato, dovranno perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
L’art. 8 prevede l’adozione, con decreto del Mipaaf, di un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica. Al fine di favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, l’art. 10 prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. La legge è entrata in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 7 aprile 2022.
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