Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 435 del 23 dicembre 2020 è stata pubblicata la Direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano. Gli obiettivi sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento dell’accesso alle medesime. Di seguito una sintesi dei contenuti salienti della Direttiva.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla Direttiva, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
Gli Stati membri vigilano a che l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della Direttiva si basi sul principio di precauzione e non possa avere l’effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell’attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano. Per quanto concerne gli standard qualitativi, la Direttiva prevede che, per i parametri che figurano nell’allegato I, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano. I valori di parametro stabiliti non sono meno rigorosi di quelli stabiliti nell’allegato I, parti A, B, C e D. Per quanto concerne i parametri di cui all’allegato I, parte C, i valori sono fissati unicamente per finalità di monitoraggio e per garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14.
Relativamente ai punti in cui i valori devono essere rispettati, la Direttiva prevede che i valori fissati per i parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti:
Per quanto riguarda l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati. Relativamente alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, la Direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura. Per quanto concerne il monitoraggio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un monitoraggio regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della Direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5.
I campioni di acqua destinati al consumo umano sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque nel corso dell’anno. Per l’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di monitoraggio sono istituiti conformemente all’allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati I e II alla luce del progresso scientifico e tecnico, nonché dell’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi della Direttiva. Relativamente al recepimento della Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1a 18 e all’articolo 23 e agli allegati da I a V, entro il 12 gennaio 2023.
La Direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto dal 13 gennaio 2023 e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE, che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023, rimarranno in vigore fino alla fine della loro durata. La presente Direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi dal 12 gennaio 2021.
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