Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio scorso, Supplemento Ordinario n. 10, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente il nuovo MUD a sostituzione integrale di quello vigente.
Con l’occasione sono state riviste le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni, unitamente all’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione del “MUD – Comunicazione rifiuti”, individuati “dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116″ e dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 182”.
In particolare, sono esonerati “gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”, così come “le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)” e “i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa”. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 16 giugno 2021.
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