Dal punto di vista della legislazione alimentare, l’esportazione di prodotti molitori non dovrebbe comportare molte difficoltà vista la semplicità delle norme vigenti. Se per i prodotti di origine animale parte delle destinazioni delle esportazioni sono oggetto di una specifica normativa bilaterale o multilaterale, quella dei restanti prodotti alimentari poggia fondamentalmente sull’articolo 12 del Regolamento (CE) 178/2002. L’equivalenza e la reciprocità negli accordi internazionali fanno quindi da quadro al criterio generale in base al quale gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dall’Unione europea devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare per essere immessi sul mercato di un Paese terzo.
GLI ALIMENTI ESPORTATI DALL’UE DEVONO RISPETTARE LE NORME DEL PAESE TERZO
Insomma, come principio, la qualità dell’alimento esportato non deve essere minore rispetto a quella necessaria per poter circolare nell’Ue, con ciò esprimendo un valore di civiltà giuridica e sociale. Principio frutto della consapevolezza che in passato, non di rado, gli alimenti considerati non conformi per l’immissione nel territorio comunitario venivano filtrati verso Paesi che, per mancata informazione della non conformità o per fragilità del proprio sistema di controllo o, ancora, per carenza regolatoria, consentivano l’introduzione e la vendita di derrate alimentari rifiutate o non conformi nell’Unione. Nella Guida del 26 gennaio 2010 (Guidance on the implementation of articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 and 20 of regulation (EC) N° 178/2002 on general food law conclusions of the standing commit…
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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