I recenti provvedimenti dell’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, relativi al Nutri-Score (nn.30240, 30241, 30243 del 12 luglio 2022) impongono un approfondimento dal punto di vista della legislazione alimentare. Giusto come memoria, già scrissi di Nutri-Score sulla rivista Pasta&Pastai (n.169 gennaio/febbraio 2020): “Semaforo o Nutri-Score? In Italia arriva la NutrInform Battery”. Mentre i provvedimenti nn.30241 e 30243 si concludono con l’accettazione da parte dell’Autorità dell’impegno aziendale a non utilizzare il sistema francese sui prodotti destinati al mercato italiano, il provvedimento n. 30240 offre uno spiraglio di informazione maggiore sul pensiero dell’AGCM a proposito dell’uso del Nutri-Score. Le tre delibere adottate dall’Autorità ai sensi dell’art.27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lett. a) del relativo regolamento evitano, di fatto, una conclusione che entri troppo profondamente nel merito della contestazione; quindi, con il meccanismo dell’accettazione degli impegni del controllato, non esprimono il giudizio sulla pratica contestata.
L’Autorità, nel provvedimento n. 30240, al quale da qui in avanti mi riferirò, inquadra il Nutri-Score come un sistema che “Esprime la qualità nutrizionale dell’alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E (qualità più bassa). I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi “sfavorevoli” (energia/calorie, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi “favorevoli” (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, olio di oliva, noce e colza, fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso). Il punteggio si riferisce a una quantità di prodotto pari a 100 g o 100 ml”.
…continua
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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