A un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 2021/27, che adegua la normativa italiana al Regolamento (Ue) 625/2017 in materia di reati alimentari e nuovo regime dei controlli ufficiali, è opportuno ragionarne anche nell’ottica degli sfortunati attori che, come operatori del settore alimentare o controllori ufficiali, si imbattono nella procedura che tale norma ha innovato. Tralasciando la fase del prelevamento del campione di alimento da analizzare e gli adempimenti in capo all’operatore per il controllo, la nuova procedura, a seguito di esito sfavorevole delle analisi, si articola in alcuni passi che qui ripercorro: a) il laboratorio ufficiale comunica all’autorità competente il risultato della prova, dell’analisi o della diagnosi; b) l’autorità competente procede alla valutazione del risultato e la comunica alle parti interessate, quindi all’impresa alimentare.
In realtà, in una nota regionale si legge che la valutazione spetti all’autorità competente che ha effettuato il campionamento, mentre il testo della norma riserva all’autorità competente la valutazione del risultato ottenuto dal laboratorio ufficiale (art. 7, punto 4). Questione che non è solo procedurale ma sostanziale, visto che l’esito del controllo non può manifestarsi solo con un dato, ad esempio, numerico, ma attraverso la valutazione scientifico-legale del risultato ottenuto. Con ciò, a mio avviso, si ristabilisce un corretto processo di valutazione che, talvolta, in passato, era stato tralasciato.
LA PROCEDURA E IL DIRITTO ALLA DIFESA
In caso di esito sfavorevole, l’impresa alimentare può chiedere una controperizia, a cura di un esperto qualificato, che consiste nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento fino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi, ma anche l’esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di fiducia dell’analisi, prova o diagnosi eseguita sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento. L’impresa alimentare può chiedere, a proprie spese, che l’autorità competente compia un esame documentale delle operazioni effettuate dell’organo di controllo.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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