Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C362 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione Ue 2022/C 362/03 che ha lo scopo di fornire indicazioni per l’attuazione delle norme relative ai controlli sulle importazioni di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell’Ue come prodotti biologici o prodotti in conversione. Il Reg. (Ue) 2018/848, entrato in vigore il 1o gennaio 2022, fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla certificazione e all’uso di indicazioni nell’etichettatura e nella pubblicità riferite alla produzione biologica, alle condizioni e alle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti destinati all’immissione sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal Reg. (Ue) 2017/625 concernente i controlli ufficiali dei prodotti alimentari. A norma dell’art. 45, par. 5, del Regolamento di base, il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione di prodotti biologici e di prodotti in conversione di cui a tale Regolamento, deve essere accertato ai posti di controllo frontalieri. Nel contempo, il Regolamento delegato (Ue) 2021/2305 esenta determinate categorie di prodotti biologici e prodotti in conversione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali su tali prodotti presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell’Unione. Il Reg. (Ue) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività al fine di verificare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Esso comprende i controlli ufficiali effettuati su animali e merci che entrano nell’Unione in provenienza da Paesi terzi. A tale proposito, due sono i diversi regimi di controllo previsti sulle importazioni: uno applicabile ad animali e merci soggetti a controlli ufficiali obbligatori all’ingresso nell’Unione ai posti di controllo frontalieri; l’altro applicabile ad animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali obbligatori ai posti di controlli frontalieri. Nel caso di animali e merci non soggetti a controlli ufficiali obbligatori ai posti di controllo frontalieri, i controlli sulle importazioni devono essere effettuati, periodicamente, in un luogo adeguato all’interno del territorio doganale dell’Unione in base al rischio e con frequenza adeguata. Le partite di animali e merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri sono invece soggetti a controlli documentali al 100% e a controlli di identità e controlli fisici con una frequenza armonizzata. Tali controlli sono effettuati a norma di procedure specifiche. I controlli sulle importazioni di partite di alimenti e mangimi di origine non animale e di piante, prodotti vegetali e altri beni soggetti a controlli ufficiali obbligatori ai posti di controllo frontalieri e destinati a essere immessi nel mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione, possono essere effettuati presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, alle condizioni stabilite nel Regolamento delegato (Ue) 2019/2123, modificato dal Regolamento delegato (Ue) 2021/2305. Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono inoltre autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio effettuate sulle partite di merci di origine non animale, anche quando tali merci siano prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a norma del Regolamento delegato (Ue) 2019/2124 modificato. È di competenza degli Stati membri designare i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo presso i quali si devono svolgere i controlli dei prodotti biologici e definire e registrare nel sistema Traces i punti di immissione in libera pratica. Oltre alle norme relative ai controlli sulle importazioni, il Regolamento delegato (Ue) 2021/2306 stabilisce norme relative ai controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell’Unione da Paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione, che comprendono prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e prodotti esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/2307 prevede norme relative alle dichiarazioni e alle comunicazioni degli importatori, degli operatori responsabili delle partite, dei primi destinatari e dei destinatari che importano prodotti da Paesi terzi per immetterli sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione, e norme relative alla notifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri di non conformità sospette o accertate riscontrate nelle partite. Il documento risulta in sostanza articolato in una serie di domande e risposte contenute nelle seguenti sezioni:
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