Sul sito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali è stata pubblicata, in data 4 febbraio 2022, la circolare n. 20953 del 18 gennaio 2022 che, nelle more dell’adozione di specifici provvedimenti di recepimento nell’ordinamento nazionale delle previsioni contemplate dal Reg. (Ue) 2018/848 e delle sue successive modifiche (apportate dai relativi regolamenti delegati di integrazione e dai relativi regolamenti di esecuzione), reca “Disposizioni transitorie per l’adeguamento dell’elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (Ue) 2018/848”. In particolare, in attesa della definizione del catalogo nazionale di misure di cui all’articolo 41 paragrafo 4 dello stesso Regolamento, al fine di armonizzare l’intero sistema dei controlli, con la circolare si ritiene opportuno fornire indicazioni esplicative relativamente a quanto in oggetto. In caso di non conformità l’organismo di controllo applica le disposizioni di legge e quelle previste dal D.M. n. 15962/2013, al quale l’Allegato I, previsto all’articolo 8, comma 2, viene sostituito – in via transitoria – con l’Allegato alla circolare Mipaaf. Qualora l’organismo di controllo rilevi una non conformità non classificata nella tabella allegata alla circolare, nel rispetto della proporzionalità relativa all’importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il verificarsi della non conformità, applica una misura adeguata alla non conformità riscontrata, individuando la fattispecie più simile già presente in tabella. A seguito dell’entrata in applicazione del Reg. (Ue) 2018/848 e successive modifiche che, a partire dallo scorso 1 gennaio, ha introdotto numerose novità nel quadro normativo vigente in materia, per dare seguito agli adempimenti introdotti l’Italia, con il D.M. n. 52932 del 4 febbraio 2022 a firma del Sottosegretario Sen. Francesco Battistoni, pubblicato sul sito del Mipaaf, ha dettato alcune disposizioni in materia di:
Per quanto concerne i controlli ufficiali sugli operatori, l’articolo 4 del suddetto Decreto richiama l’articolo 38, paragrafo 2, del Reg. (Ue) 848/2018, che ha stabilito che gli Organismi di controllo devono assicurare, per ogni operatore, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di non conformità, tenendo conto dei criteri minimi da considerare, riportati nell’Allegato 1 del D.M. Elementi minimi per la valutazione del rischio e la frequenza dei controlli degli operatori sono i seguenti:
Fattori di rischio
Esito della valutazione del rischio
Frequenza dei controlli
L’articolo 5 del D.M. si sofferma sui controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea. In sostanza il Mipaaf prevede di affidare tutte le attività e i compiti relativi ad apposita autorità di controllo, cui sono quindi demandati i controlli documentali, di identità e fisici (al riguardo si fa riferimento al Reg. Ue 2021/2306).
Nell’Allegato 2 sono indicate le seguenti modalità operative: “Valutazione della probabilità di non conformità delle partite biologiche e in conversione”.
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