Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 253 del 16 luglio 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. Il Regolamento, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022, riporta negli allegati le liste aggiornate delle sostanze ammesse nella produzione biologica (fertilizzanti, additivi, fitofarmaci ecc.), che andranno a sostituire quelle attualmente contenute del Reg. (Ce) 889/2008. A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del Reg. (Ue) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del Reg. (Ue) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. In estrema sintesi, di seguito sono riportati i riferimenti agli allegati che contengono le liste delle sostanze e dei prodotti ammessi.
Sostanze attive nei prodotti fitosanitari Soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del Regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari: a) siano stati autorizzati a norma del Reg. (Ce) 1107/2009; b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono; c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del Regolamento di esecuzione (Ue) 540/2011.
Concimi, ammendanti e nutrienti Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del Regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali.
Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del Regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti, tra gli altri, da vegetali, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale.
Prodotti per la pulizia e la disinfezione Soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del Regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola. Soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del Regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del Reg. (Ce) n. 648/2004 e del Reg. (Ue) 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. In attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del Regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del Reg. (Ue) 2018/848, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del Reg. (Ce) 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del Reg. (Ue) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati soltanto se conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del Regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati.
Ingredienti agricoli non biologici utilizzabili per la produzione di alimenti biologici trasformati In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del Reg. (Ue) 2018/848, taluni ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare detti ingredienti agricoli non biologici. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (Ue) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del Regolamento possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione. Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del Reg. (Ue) 2018/848.
Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito Soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del Regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di Paesi terzi L’articolo 45, paragrafo 2, del Reg. (Ue) 2018/848 conferisce alla Commissione il potere di concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e caratteristiche nei Paesi terzi e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione.
Disposizioni transitorie
Abrogazione Il Reg. (Ce) 889/2008 è abrogato. Gli allegati VII e IX di tale Regolamento continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
Entrata in vigore e applicazione Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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